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Somministrazione di lavoro e tecniche anti abusive tra diritto europeo e diritto interno

Incontro di Studi organizzato dalla Struttura Decentrata della Corte di Cassazione

Aula Virtuale Teams Roma, Corte Suprema di Cassazione, 24 Febbraio 2021 h:14:30

Continuano con successo gli Incontri Formativi organizzati dalla Struttura Decentrata della Corte di Cassazione che, nello specifico, questa volta hanno avuto come oggetto la trattazione di un delicato quanto mai attuale tema in materia giuslavoristica, ossia i complessi rapporti tra disciplina europea e diritto interno in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato (STAFF LEASING), alla luce delle Direttive UE, con particolare riguardo alla Direttiva 2008/104/CE, nonché alle decisioni della Corte di Giustizia di Lussemburgo, la quale di recente si è occupata di lavoro interinale, e lo ha fatto con la Sentenza JH7KG C-681/18 Avv. Gen. Sharpston in materia di interpretazione dell’art. 5 par.5 prima frase della direttiva 2008/104/CE, ispirata ad una funzione antiabusiva. La Corte di Giustizia si è pronunciata per la prima volta sui rapporti tra la disciplina italiana della somministrazione di lavoro e la Dir. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, tenendo conto del duplice obiettivo perseguito dalla Direttiva: flessibilità per le imprese e sicurezza per la tutela dei lavoratori(cosiddetta flexicurity), cogliendo “la volontà del legislatore dell’Unione di avvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro «normali» [incoraggiando] l’accesso dei lavoratori […] ad un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice”.

La Direttiva CE non pone sostanzialmente vincoli stringenti agli Stati membri, lasciando loro ampio margine discrezionale, ed andando ad intervenire solo contro condotte potenzialmente e/o concretamente elusive dei principi legislativi posti a tutela del lavoratore e di parità di trattamento, laddove, attraverso il conferimento di più missioni ad uno stesso lavoratore, si tenti di eludere la disciplina posta a tutela di quest’ultimo. Se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducessero a una durata dell’attività nella medesima impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo», ciò potrebbe denotare un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104.Le esigenze del mercato del lavoro sempre in costante evoluzione vanno necessariamente coniugate con quelle di tutela e valorizzazione della dignità e del “capitale umano”, affinché la precarietà e la precarizzazione non diventino necessariamente sinonimo di sfruttamento e disuguaglianza.

In questo senso non si è mancato di ricordare la significativa decisione di assunzione in massa dei riders di una nota catena di consegne a domicilio.

L’incontro è stato caratterizzato da un interessante dibattito tenuto dagli illustri relatori, quali, tra gli altri, il Primo Presidente di Cassazione Dott. Pietro Curzio, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Giovanni Pitruzzella, il Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Dott. Guido Raimondi, nonché docenti universitari in materia giuslavoristica, dibattito che ha visto come ospite anche il Nostro Presidente della Camera Penale di Isernia, Avv. Prof. Francesco La Cava.

Avv. Laura Calvanese

Consigliere delegata alla formazione