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Corte Costituzionale e ergastolo ostativo

La soddisfazione dell’Osservatorio Corte Costituzionale UCPI per la decisione preannunciata dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale

SULLA INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ERGASTOLO “OSTATIVO”
CONTENUTA NELLA DECISIONE PREANNUNCIATA DALL’UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L’Osservatorio Corte Costituzionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha preso atto con soddisfazione del comunicato dell’Ufficio stampa della Corte Costituzionale che preannuncia la decisione assunta in merito alla declaratoria di incostituzionalità della norma che impedisce agli ergastolani “ostativi” l’accesso alla liberazione condizionale se non previa collaborazione con l’autorità giudiziaria. Si tratta di decisione che accoglie le istanze da tempo immemorabile promosse dalla unanime dottrina penalistica e dalla Unione delle Camere Penali, secondo le quali solo una pena che consenta il reinserimento sociale del condannato, e non sia quindi “inesorabilmente” perpetua, può dirsi rispettosa dei principi costituzionali ed in particolare di quello del finalismo rieducativo (art. 27/3° comma Cost.). Già Carnelutti aveva posto il problema nel 1956!

Colpisce certo lo schema decisorio (peraltro non nuovo) scelto dalla Corte: un rinvio di un anno della declaratoria di in incostituzionalità per dar modo al Parlamento di intervenire in materia provvedendo a sanare questo vulnus al principio rieducativo “tenendo conto della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso” nonché del “valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”.

Naturalmente una più approfondita valutazione potrà essere effettuata soltanto quando saranno rese note le motivazioni della decisione.

Tuttavia l’Osservatorio ritiene che l’invito della Corte Costituzionale dovrebbe indurre il Legislatore a cogliere l’occasione per riprendere il cammino di una riforma organica dell’Ordinamento Penitenziario, sfruttando l’esperienza e gli esiti dei lavori degli Stati Generali dell’Esecuzione, sterilizzati inopinatamente dalla furia carcerocentrico populista e tenendo conto delle sentenze della Corte EDU che hanno recentemente condannato il nostro Paese proprio in tema di pena perpetua e di preclusioni assolute.

È poi di palmare evidenza che l’intervento del Parlamento non potrà certo tradursi in una riedizione “edulcorata” della preclusione dichiarata incostituzionale. Ma potrebbe, ad esempio, pur lasciando al Giudice l’ineliminabile (anche dal punto di vista costituzionale) spazio di valutazione discrezionale, prevedere una “anticipazione” dei tempi di ammissione alla liberazione condizionale e alle altre misura alternative, in caso di collaborazione, senza precluderne l’accesso a chi non collabori per il quale potrebbero essere valutati altri indici sintomatici di risocializzazione (come, per es., la “dissociazione”).

Inoltre la decisione della Corte potrebbe essere valorizzata per riflettere sul mantenimento delle restrizioni alla fruizione delle misure alternative e dei benefici penitenziari di soggetti condannati per reati diversi da quelli di criminalità organizzata in senso stretto (di stampo mafioso e terroristica), come pure per riflettere se non sia il caso di intervenire anche sull’art. 41-bis, quanto meno per ridurne anche qui l’applicabilità, in casi eccezionali, stabiliti dal Giudice, ai soli detenuti “definitivi” per reati di criminalità organizzata in senso stretto.

Inutile dire che l’Osservatorio Corte Costituzionale monitorerà attentamente l’iter parlamentare della legge chiamata a dare esecuzione all’input della Corte Costituzionale per fornire alla Giunta il proprio contributo alla sua attività politica di interlocuzione su questo argomento caratterizzante l’assetto costituzionale del sistema.

Roma, 21 aprile 2021

L’Osservatorio Corte Costituzionale